
L’assenza dal lavoro per incidente stradale di un dipendente può essere trattata come danno ingiusto, pertanto il datore di lavoro può richiedere il risarcimento. Mentre la richiesta di risarcimento della vittima dell’incidente quasi consequenziale, pochi datori di lavoro sanno come comportarsi al verificarsi di tali circostanze. In questo articolo approfondiamo l’argomento.
A quanto equivale il risarcimento per l’assenza dal lavoro per incidente stradale?
Se un dipendente è costretto ad assentarsi dal lavoro perché è rimasto coinvolto in un incidente stradale, il datore di lavoro ha diritto a richiedere il risarcimento. In questo caso l’equivalente della somma da risarcire si calcola sulla base dei danni patiti dal datore di lavoro a causa dell’assenza del proprio dipendente.
Per effettuare il calcolo, il datore di lavoro deve considerare il valore giornaliero della retribuzione in relazione ai giorni di assenza dal lavoro del dipendente e che il datore di lavoro stesso, per obblighi di legge, non è tenuto a sospendere.
In poche parole, il pagamento “a vuoto” nei confronti del dipendente che, a causa dell’incidente, non può garantire prestazioni lavorative a causa di un’invalidità temporanea, viene trattato come danno ingiusto.
A questo calcolo si possono anche aggiungere, se il datore è in grado di dimostrarlo:
- il valore pecuniario che egli stesso perde a causa dell’assenza del proprio dipendente i contributi
- le ferie
- la tredicesima
- il TFR
Chi paga i danni per l’assenza dal lavoro per incidente stradale
Per ottenere il risarcimento danni per l’assenza dal lavoro per incidente stradale ci si deve rivolgere direttamente alla compagnia assicurativa del dipendente. Questa è tenuta a risarcire i danni anche se l’incidente avviene fuori dall’orario di lavoro. In caso di diniego, il datore di lavoro potrà aprire una causa contro la compagnia assicurativa.
Secondo quanto riportato dalla legge n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e ai sensi dell’art. 1916 c.c, la compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale è tenuta a pagare i danni provocati dall’assenza dal lavoro.
Anche la Cass. Civ., 11100/91 ha chiarito che rientrano nella categoria dei danneggiati non soltanto le vittime di un incidente ma anche le persone che subiscono le conseguenze del sinistro poiché sono legate in un “rapporto di derivazione causale“.
Come si esprime la legge sull’assenza dal lavoro per incidente stradale
Sulla definizione di “danneggiato” la legge si pronuncia in tal senso:
“vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo”.
( Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 15399/2002; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11099/1991)
La Suprema Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 6132 del 1988, ha stabilito che:
“il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)”.
(Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6132/1988).
Se sei rimasto vittima di un incidente stradale con conseguenti danni ingiusti a terzi o se il tuo dipendente è obbligato a assentarsi dal lavoro per incidente stradale, contattaci: ti aiuteremo a ottenere gratuitamente il giusto risarcimento.

