Si tratta di uno dei documenti più importanti per quanto riguarda l’assicurazione Rca: ciò nonostante, l’attestato di rischio è ancora poco conosciuto da moltissimi.

attestato di rischio
Forse, in linea di massima, saprete che questo documento rappresenta la storia assicurativa dell’automobilista, indicando, per le ultime cinque annualità, gli incidenti che lo hanno coinvolto e la classe di merito cui appartiene: per questo motivo, l’attestato di rischio è essenziale per aggiornare il calcolo del premio dovuto all’assicurazione e per ottenere il passaggio ad una nuova compagnia.
Se, però, anche i concetti di “classe di merito” e di “premio assicurativo” ti risultano sconosciuti, ecco una guida completa su cos’è l’attestato di rischio, a cosa serve, come ottenerlo e come leggerlo correttamente.
Cosa è l’attestato di rischio?

a cosa serve l’attestato di rischio
Come abbiamo già anticipato, l’attestato di rischio è un documento all’interno del quale sono presenti i dati utili a ricostruire la propria storia assicurativa: ciascun contraente di una Rca (per intenderci, l’assicurazione obbligatoria contro i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli) viene in questo modo “schedato” dalla propria compagnia assicurativa, dal momento che in questo documento si trovano le informazioni relative alla classe di merito e agli eventuali sinistri compiuti negli ultimi cinque anni.
Più in dettaglio, le informazioni presenti nell’attestato di rischio concernono:
- i dati anagrafici che identificano il proprietario del veicolo, contraente dell’assicurazione;
- i dati concernenti il veicolo assicurato (targa o numero di telaio);
- il numero della polizza e la sua scadenza;
- il periodo di osservazione (insieme alla tabella dei sinistri compiuti nei cinque anni precedenti);
- la classe di merito dell’assicurazione e quella universale (CU).
Ma perché questi dati sono così importanti? Rinviando ai prossimi paragrafi la spiegazione del modo corretto di leggere questo documento, chiediamoci, per il momento, a cosa serve l’attestato di rischio.
In effetti, le funzioni di questo atto sono molteplici. Innanzitutto, grazie ai dati riportati sull’attestato di rischio la compagnia assicurativa può valutare il grado di pericolosità del cliente e, quindi, il livello di rischio da assicurare con la stipula della Rca.
In sostanza, l’assicuratore, per poter calcolare il premio (e quindi il preventivo da presentare al cliente) ha bisogno di conoscere la storia pregressa del futuro assicurato. Da questo deriva anche che l’attestato di rischio è un documento necessario sia per chiedere il preventivo alla compagnia assicurativa che per stipulare un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa.
Ne consegue che uno degli aspetti più importanti su cui influisce l’attestato di rischio è il calcolo del preventivo sulla base dei dati contenuti sul documento: l’elenco dei sinistri e la classe di merito di appartenenza determinano il grado di “sinistrosità” del cliente.
Ma non finisce qui: l’attestato di rischio è uno dei documenti necessari per poter accedere ai vantaggi della legge Bersani. Infatti, grazie all’attestazione della classe di merito del conducente riportata sul documento, è possibile operare il trasferimento di quest’ultima su quella di un familiare: è il caso del figlio convivente con il padre che può beneficiare della classe di merito del secondo sul nuovo veicolo da assicurare.
Come richiedere l’attestato di rischio?
Dopo aver esaminato natura e funzioni di questo documento è necessario interrogarsi sul modo per ottenerlo: chi rilascia l’attestato di rischio? È necessario presentare una richiesta apposita o si tratta di un compito della nostra compagnia assicurativa?

chi rilascia attestato di rischio
Possiamo dire immediatamente che il rilascio dell’attestato di rischio è onere della compagnia assicurativa: prima della riforma del mercato delle assicurazioni, infatti, l’assicurazione aveva l’obbligo di concedere all’assicurato il documento, in formato cartaceo, nei trenta giorni precedenti la scadenza della polizza.
In questo modo si permetteva al cliente di poter effettuare un nuovo preventivo sulla Rca e valutare, in ipotesi, se rinnovare la polizza con la medesima compagnia o cambiarla. Il rilascio dell’attestato in queste modalità, tuttavia, aveva senso prima che la legge eliminasse l’obbligo di disdetta del contratto verso il vecchio assicuratore come condizione per cambiare compagnia.
Attualmente, le cose sono un po’ diverse: ciò significa che è onere del cliente richiedere il documento? E, in questo caso, a chi richiedere l’attestato di rischio Rca?
In realtà, anche dopo le riforme intervenute in materia, rimane dovere della compagnia quello di rilasciare l’attestato di rischio al cliente, senza bisogno di alcuna richiesta in tal senso.
La differenza rispetto al passato è che il documento in questione è stato interessato dalla cosiddetta dematerializzazione. In sostanza, non esiste più l’attestato di rischio cartaceo, ma solo quello in formato elettronico: il file contenente il documento può essere inviato direttamente alla casella di posta elettronica del cliente (o al suo indirizzo PEC) o messo a disposizione nell’area clienti del sito dell’assicurazione, così da permettere al contraente di poter consultare il proprio attestato di rischio in ogni circostanza.
Tuttavia, resta ferma la possibilità di richiedere la copia cartacea del documento, che, però, ha solo valore informativo, essendo considerato originale solo l’attestato di rischio in formato elettronico.
Inoltre, la dematerializzazione ha permesso al cliente che vuole ottenere il preventivo da parte di una nuova assicurazione di non dover più richiedere l’attestato di rischio al vecchio assicuratore, dal momento che la nuova compagnia potrà accedere direttamente ad un database contenente tutte le informazioni necessarie.
La dematerializzazione dell’attestato di rischio, infatti, è andata di pari passo con un processo di ammodernamento del mercato assicurativo, volto a contrastare le frodi, a migliorare i livelli di concorrenza e ridurre i costi delle polizze. In tal senso, il formato elettronico del documento si allinea con la creazione di una banca dati (sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, l’IVASS), all’interno della quale vengono custodite le medesime informazioni riportate sull’attestato di rischio: in questo modo, i clienti non hanno più la possibilità di falsificare il documento cartaceo, così come le compagnie non possono venir meno all’obbligo di aggiornare l’attestato di rischio (soprattutto nel senso di innalzare la classe di merito dell’assicurato in assenza di incidenti verificatisi nel quinquennio precedente).
Nella rara ipotesi in cui lo storico assicurativo del cliente non risultasse presente nel database, è possibile regolarizzare la propria posizione con una procedura abbastanza semplice: in particolare, il cliente deve rivolgersi alla propria assicurazione e compilare una dichiarazione volta a ricostruire la propria storia assicurativa, indicando tutti i dati mancanti. Al contempo, è possibile richiedere l’aggiornamento della banca dati al proprio assicuratore, così da avere sempre a disposizione un attestato di rischio aggiornato.
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Come leggere l’attestato di rischio?

come si legge l attestato di rischio
Come visto, l’attestato di rischio è un documento molto importante per la vita assicurativa di un soggetto. Tuttavia, i dati contenuti al suo interno possono non essere di immediata comprensione da parte dei non addetti ai lavori: quindi, come si legge l’attestato di rischio?
Abbiamo prima fatto riferimento ai dati contenuti all’interno del documento: ora è il momento di precisare il loro significato.
Innanzitutto, l’attestato di rischio contiene i dati personali del cliente, utili ad identificare il contratto di assicurazione e i contraenti coinvolti.
Altro elemento fondamentale che si ricava dall’attestato di rischio è la CU, cioè la Classe Universale di merito. Come anticipato, questo dato è fondamentale per determinare l’ammontare del premio da corrispondere all’assicurazione.
Il meccanismo di funzionamento è abbastanza semplice: ad una classe di merito più elevata corrisponde una minore pericolosità e, quindi, un premio più basso. Il livello di merito è decrescente, nel senso che la classe più alta è indicata con la cifra minore, mentre quelle più basse con cifre superiori.
Per questo motivo, nell’attestato di rischio viene indicata sia la classe di provenienza che quella di assegnazione, per segnalare i possibili progressi o peggioramenti nel proprio storico.
All’interno dell’attestato di rischio è riportata anche la tabella dei sinistri: si tratta del riepilogo dei cinque anni precedenti relativamente agli eventuali sinistri addebitati al cliente. Questa tabella può contenere alcune cifre:
- in particolare, la voce “NA” indica che il veicolo, nell’anno in questione, non era assicurato o lo era presso una differente compagnia;
- la cifra “ND”, invece, indica un cliente che ha causato numerosi sinistri, elemento che ne identifica l’imprudenza e che corrisponde, normalmente, ad una richiesta di premio molto più alta;
- la cifra “0”, invece, indica che nell’anno di riferimento il cliente non ha effettuato alcun sinistro stradale, vigente la polizza con quella determinata compagnia.
Accanto alla tabella dei sinistri sono presenti, inoltre, delle voci che permettono di distinguere gli eventuali incidenti riportati sull’attestato di rischio. Esse sono:
- la voce “sinistri con responsabilità principale“, che indica quegli incidenti dovuti esclusivamente a colpa del conducente (con conseguente abbassamento della classe di merito);
- quella dei “sinistri pagati con partecipazione“, che identifica gli incidenti che hanno coinvolto in pari merito due automobilisti. In questo caso, un solo incidente del genere non fa abbassare il merito, ma se nei cinque anni se ne dovesse verificare un altro, anche con colpa minima dell’assicurato, la classe di merito verrà intaccata;
- infine, a seconda delle condizioni della polizza, è possibile rinvenire la distinzione tra sinistri pagati “a persona” oppure “a cose”, per indicare la tipologia di risarcimento corrisposto dalla compagnia assicurativa.
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Durata attestato di rischio
Possiamo ora occuparci di un ulteriore aspetto problematico concernente questo documento: quanto dura l’attestato di rischio?

quanto dura l attestato di rischio
La scadenza dell’attestato di rischio è fissata in cinque anni: ciò è comprensibile, se si considera che la funzione precipua del documento è quella di individuare lo storico dell’assicurato relativo al quinquennio precedente a quello in cui viene rilasciato.
Se questa è la durata dell’attestato di rischio, occorre però anche ricordare come esso sia soggetto a modifiche. Esso, infatti deve essere modificato con cadenza regolare e, in caso di sinistro, la compagnia è tenuta ad aggiornare lo storico degli incidenti.
Da ciò consegue anche che l’assicurato ha il dovere di denunciare i sinistri in cui sia incorso, pena l’applicazione di sanzioni e la possibilità di perdere eventuali diritti al risarcimento.
Altro problema è quello della validità dell’attestato di rischio. Abbiamo detto che il documento ha una durata di cinque anni: ne consegue che se il guidatore ha ottenuto una determinata classe di merito, potrà conservarla per i cinque anni successivi, anche se, per ipotesi, decide di non stipulare una polizza nel periodo intermedio.
Tuttavia, esistono dei casi particolari che possono far maturare prima la scadenza del documento. Ciò avviene quando l’assicurato provoca un decesso o viene registrata una guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe: in questo caso, la compagnia assicurativa ha diritto ad operare un declassamento immediato del cliente.
Va precisato che, a partire dal 2018, nella determinazione del rischio assicurativo è necessario tenere conto anche dei sinistri pagati poco prima della scadenza e subito dopo quest’ultima (i cosiddetti “sinistri tardivi”): questo elemento rende l’attestato di rischio un documento dinamico, costantemente aggiornato all’attuale situazione assicurativa del cliente.
Assicurazione senza attestato di rischio

assicurazione senza attestato di rischio
Abbiamo visto che l’attestato di rischio è un documento fondamentale per la stipula di un contratto di assicurazione, sia quando si parla di rinnovare la polizza con la precedente compagnia, sia quando, invece, si decide di passare ad un diverso assicuratore.
Tuttavia, esistono dei casi in cui è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione anche senza attestato di rischio.
Ciò avviene, in particolare quando si tratta della prima polizza sottoscritta: i neo-patentati o coloro che acquistato per la prima volta un’automobile non possono certo avere uno storico assicurativo. Per questo motivo, non è presente un attestato di rischio.
Questo, però, determina la conseguenza che il neo-assicurato parte sempre con la classe di merito più bassa, in considerazione della scarsa esperienza alla guida e dell’assenza di uno storico che ne certifichi l’affidabilità.
Questo effetto, però, può essere compensato dall’applicazione della già citata legge Bersani: tramite queste norme, infatti, è possibile ereditare la classe di merito di un parente convivente, ottenendo così una classe di merito più elevata e un risparmio sul premio assicurativo.
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