Colpa medica: come definirla?

Il Codice penale non definisce la colpa medica. La responsabilità del medico nel caso in cui abbia provocato una lesione personale ovvero la morte della persona assistita, rientra nel concetto più generale di colpa definito dall’articolo 43 del Codice Penale.  I casi di delitto colposo (o contro l’intenzione) riguardano quegli eventi che, pur se previsti, non sono voluti dall’agente ma si verificano a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regola­menti, ordini o discipline. Nella colpa, quindi, manca la volontà di commettere il reato.

Colpa generica e colpa specifica

Prima di tutto, però, dobbiamo distinguere la colpa generica dalla colpa specifica:

In tale quadro si inserisce la colpa medica. che, recentissimamente, ha visto più volte modificata la disciplina normativa sino ad arrivare alla c.d. Legge Gelli-Bianco; legge, a sua volta, oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in data 21 dicembre 2017, che ne hanno definito e circoscritto i confini.

colpa medica
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Colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia

Gli elementi costituitivi della colpa generica sono tre:

È da sottolineare come spesso in un comportamento tenuto dal medico potranno ravvisar­si più di uno di questi tre elementi.

Errore medico e colpa specifica

Secondo la recente giurisprudenza, anche alla luce della riforma introdotta dalla legge Gelli, la colpa medica si inserisce nel quadro della colpa specifica. Si tratta di violazione ovvero non applicazione di norme che il medico era tenuto a conoscere e ad osservare e che possono essere rappresentate da vere e proprie norme di legge ovvero da norme predisposte da un’autorità pubblica od anche gerarchica finalizza­te a regolamentare e disciplinare l’esplicazione di talune attività ovvero il buon an­damento del lavoro (regolamenti, ordini o discipline).

L’errore commesso dal medico può riguardare:

Chiaramente questo errore può essere una conseguenza dell’errore diagnostico ma potrà anche accadere che l’errore si concretizzi, pur in presenza di una patologia correttamente diagnosticata e di un percorso terapeutico congruamente definito, in un’erronea esecuzione ad esempio di interventi chirurgici, dovuta a scarsa abilità tecnica quando non addirittura a distrazione e disattenzione.

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