Colpa medica: come definirla?
Il Codice penale non definisce la colpa medica. La responsabilità del medico nel caso in cui abbia provocato una lesione personale ovvero la morte della persona assistita, rientra nel concetto più generale di colpa definito dall’articolo 43 del Codice Penale. I casi di delitto colposo (o contro l’intenzione) riguardano quegli eventi che, pur se previsti, non sono voluti dall’agente ma si verificano a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nella colpa, quindi, manca la volontà di commettere il reato.
Colpa generica e colpa specifica
Prima di tutto, però, dobbiamo distinguere la colpa generica dalla colpa specifica:
- La colpa generica si ha quando il soggetto agentenon osserva regole di condotta sociale che trovano la loro fonte nell’esperienza sociale. Negligenza, imprudenza e imperizia danno luogo a tale forma di colpa.
- La colpa specifica si ha quando la regola di condotta inosservata sia scritta ovvero presenti una fonte giuridica o d’altra natura.
In tale quadro si inserisce la colpa medica. che, recentissimamente, ha visto più volte modificata la disciplina normativa sino ad arrivare alla c.d. Legge Gelli-Bianco; legge, a sua volta, oggetto di interpretazione da parte delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in data 21 dicembre 2017, che ne hanno definito e circoscritto i confini.

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Colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia
Gli elementi costituitivi della colpa generica sono tre:
- Negligenza, sta ad indicare una condotta caratterizzata da trascuratezza ovvero superficialità o disattenzione e distrazione.
Superficiale si rivelerà quel medico che incorrerà in errore per non aver approfondito un dato anamnestico; distratto sarà il medico che riporta in ricetta il nome di un farmaco al posto di un altro; trascurato e disattento il chirurgo che abbandonerà corpi estranei all’interno di un campo operatorio, e così via. - Imprudenza, si riferisce ad una condotta improntata ad avventatezza e si concretizza, in particolare, quando pur conoscendo i rischi che si corrono si decide comunque di procedere oltre i limiti del lecito. Riguarda, per lo più, comportamenti precipitosi e talora temerari, scarsamente rispettosi dell’interesse del paziente.
- Imperizia, consiste nella scarsa preparazione professionale quale deriva da insufficienti conoscenze tecniche ovvero da un inadeguato bagaglio di esperienza specifica oppure da un difetto di capacità.
Imperito sarà quel medico che non sappia ovvero non sappia fare, mentre esso apparirà imprudente quando non saprà valutare ex ante le conseguenze delle proprie azioni, negligente infine quando farà o non farà senza l’attenzione e l’impegno che il caso richiede.
È da sottolineare come spesso in un comportamento tenuto dal medico potranno ravvisarsi più di uno di questi tre elementi.
Errore medico e colpa specifica
Secondo la recente giurisprudenza, anche alla luce della riforma introdotta dalla legge Gelli, la colpa medica si inserisce nel quadro della colpa specifica. Si tratta di violazione ovvero non applicazione di norme che il medico era tenuto a conoscere e ad osservare e che possono essere rappresentate da vere e proprie norme di legge ovvero da norme predisposte da un’autorità pubblica od anche gerarchica finalizzate a regolamentare e disciplinare l’esplicazione di talune attività ovvero il buon andamento del lavoro (regolamenti, ordini o discipline).
L’errore commesso dal medico può riguardare:
- Errore nell’individuazione della diagnosi quando il medico non riesce a diagnosticare la patologia perché non da rilievo ad un sintomo oppure sbaglia un’esame strumentale o di laboratorio. Rientra tra questi casi anche un ritardo diagnosticoche finisca per comportare un connesso ritardo nell’esecuzione delle indispensabili terapie.
- Errore prognostico quando il medico formula un giudizio di previsione che si rivela infondato e che condiziona gli orientamenti terapeutici e che comporta un danno ingiusto. Esso è di solito associato ad un errore diagnostico, ma può ovviamente sussistere indipendentemente da questo.
- Errore terapeutico L’errore in questa fase può riguardare sia il momento della fase terapeutica sia il momento della scelta della terapia che quello della esecuzione della terapia.
Chiaramente questo errore può essere una conseguenza dell’errore diagnostico ma potrà anche accadere che l’errore si concretizzi, pur in presenza di una patologia correttamente diagnosticata e di un percorso terapeutico congruamente definito, in un’erronea esecuzione ad esempio di interventi chirurgici, dovuta a scarsa abilità tecnica quando non addirittura a distrazione e disattenzione.
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