
Innanzitutto, prima di affrontare il tema della competenza territoriale nei sinistri stradali, ci si chiede:
Che cos’è la “Competenza”?
Quando parliamo di “competenza” ci riferiamo alla capacità di un giudice di decidere e determinare una certa controversia. Questa competenza viene determinata in base a tre parametri:
- per materia;
- per valore: cioè, in base al valore economico della controversia. In questo caso, il Giudice di Pace per le controversie di valore inferiore a € 20.000 ventimila e dopo il 31 ottobre 2021, anche per quelle fino a € 50.000. Il Tribunale ha una competenza residuale, per tutte le controversie di valore superiore a quelle del Giudice di Pace.
- per territorio.
La competenza territoriale nei sinistri stradali è un tema delicato, perché il legale al quale ci si rivolge, in caso di incidente, deve capire in base ad una serie di parametri chi è il giudice competente per territorio a cui rivolgere la richiesta di risarcimento danni da incidente stradale.
Scopri in questo articolo, come viene distribuita e a chi spetta la competenza per territorio, quando si verifica un incidente stradale.
Fori generali e fori speciali
In materia di competenza territoriale nei sinistri stradali, il Codice di procedura civile distingue tra: fori generali, fori facoltativi e fori speciali.
Nell’ambito dei fori generali, si distinguono a loro volta altri 2 fori:
- delle persone fisiche: il riferimento normativo è l’Art. 18 c.p.c.
- delle persone giuridiche: disciplinato all’Art. 19 c.p.c.
I fori facoltativi invece, sono quelli individuati con riferimento all’obbligazione dedotta in giudizio, rispettivamente:
- il giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione;
- il giudice del luogo dove deve essere eseguita l’obbligazione.
Discorso diverso è quello dei fori speciali, la cui ratio è quello di individuare il giudice del luogo in cui convergono gli interessi delle parti. La legge individua espressamente i casi in cui è necessario adire un foro speciale, piuttosto che uno generale.
Foro generale delle persone fisiche
L’Art. 18 c.p.c. è rubricato:” Foro della residenza del convenuto responsabile”. Esso disciplina, che per la competenza territoriale nei sinistri stradali, esiste un foro generale per le persone fisiche che intendono porre in essere un’azione giuridica, in forza del quale:
- innanzitutto, è competente il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio del convenuto;
- in via subordinata, se non si dovessero conoscere questi luoghi, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
Per semplificare la comprensione, facciamo un esempio pratico:
Si verifica un sinistro stradale in cui il soggetto danneggiato è residente a Milano, ma il presunto responsabile risiede a Roma. Chi è il giudice competente per territorio? Quello di Milano o quello di Roma? Ovviamente, in base a quanto appena spiegato la competenza sarà dell’autorità giudiziaria di Roma.
Foro generale delle persone giuridiche
Come affrontato in questo articolo, altro foro di carattere generale per la competenza territoriale nei sinistri stradali è quello disciplinato all’Art. 19 c.p.c. Si tratta del “Foro della sede dell’impresa assicuratrice”. Ad esso si ricorre quando è una persona giuridica ad adire l’autorità giudiziaria.
In questo caso di specie, sempre che la legge non preveda diversamente, quando è convenuta una persona giuridica, la competenza è del giudice del luogo in cui c’è la sede della persona giuridica.
Inoltre, è competente il giudice del luogo in cui la persona giuridica (l’impresa) ha una sede e un rappresentante idoneo a stare in giudizio.
Come nel caso precedente, facciamo anche qui un esempio esplicativo:
Il soggetto danneggiato risiede a Napoli, mentre l’impresa responsabile del sinistro ha sede legale a Roma: chi è il giudice competente per territorio in via generale? Sarà competente quello di Roma.
Art. 20 c.p.c.: foro del luogo dell’incidente o del pagamento del risarcimento
L’Art 20 c.p.c. attribuisce la competenza territoriale nei sinistri stradali al giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta o dove deve essere eseguita l’obbligazione oggetto del giudizio. Quest’ultimo luogo non è di agevole individuazione.
Per cui si ritiene in primis, che questo articolo trova applicazione quando l’oggetto della causa è una somma di danaro. Inoltre, si applica anche alle obbligazioni di natura extracontrattuale.
Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che quando la somma di danaro è determinata o facilmente determinabile: ci si riferisce al foro del creditore; differentemente, quando è di difficile determinazione, l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore.
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