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Concorso di colpa, chi paga

concorso di colpa chi paga

In caso di incidente stradale in cui viene riconosciuto il concorso di colpa, la legge stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i soggetti coinvolti. Questo comporta che, di regola, le spese dovranno essere ripartite tra tutti i conducenti. Il principio in questione, tuttavia, è sottoposto ad alcune eccezioni, tra cui quella che permette al singolo conducente di provare la propria assenza di responsabilità in concreto: cosa accade in questi casi? E, più in generale, in caso di concorso di colpa chi paga?

Nei prossimi paragrafi definiremo in modo puntuale quando si può parlare di concorso di colpa, quali sono le diverse cause di questo fenomeno, cosa accade alla propria classe di merito e, soprattutto, chi è tenuto al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.

Il concorso di colpa nel Codice della Strada

Come anticipato, il Codice della Strada stabilisce in via di prima approssimazione che quando si verifica un sinistro che coinvolge due o più veicoli la responsabilità deve essere ripartita in misura uguale tra tutti gli automobilisti coinvolti. In altre parole, si parte sempre dal presupposto che tu e l’altro conducente, in qualsiasi caso di sinistro che prevede la collisione di due veicoli, siate parimenti responsabili. Il che significa che la maggior parte dei sinistri finisce per essere qualificata in concorso di colpa.

Tuttavia, come approfondiremo più avanti, la legge prevede anche che il concorso di colpa non trova applicazione nel caso in cui si dimostri che è stato uno dei due conducenti a violare le norme sulla circolazione stradale; in altri termini, se riesci a dimostrare di non aver commesso infrazioni, la responsabilità si sposta unicamente sulla parte per cui sono accertate violazioni. Peraltro, la responsabilità di cui parliamo può essere riconosciuta sì per tutti i soggetti coinvolti, ma è possibile che la quota di colpa non sia identica: in questo caso ne risentirà anche la quota di risarcimento che grava su ciascun automobilista.

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Capire come funziona il concorso di colpa, quali sono le sue conseguenze e, soprattutto, chi paga richiede un esame più approfondito della disciplina: ecco, quindi, tutte le informazioni necessarie per capire cosa fare in caso di sinistri con concorso di colpa.

Cosa significa concorso di colpa in un incidente stradale

Il principio che abbiamo appena descritto, in forza del quale il concorso di colpa viene presunto, è descritto dettagliatamente dall’articolo 2054 del Codice Civile, il quale prevede che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Il significato del concorso di colpa, quindi, sta tutto in questa definizione: per ciascun veicolo coinvolto nell’incidente si presume una quota di responsabilità pari tra i rispettivi conducenti. Per fare un esempio, se ad un incrocio non rispetti il rosso e l’altra auto, in eccesso di velocità, ti viene contro, di regola (è bene precisare che si tratta di una generalizzazione) sia tu che l’altro conducente sarete coinvolti allo stesso modo nel sinistro.

Questa presunzione ammette, tuttavia, la prova contraria. Questo significa che ciascuno dei soggetti coinvolti (ai quali, astrattamente, potrebbe essere affidata una quota di colpa nel sinistro) può dimostrare l’assenza di propria responsabilità, scaricando tutte le colpe (o parte di esse) sull’altra persona.

Ciò comporta, inevitabilmente, la necessità di accertamenti, che possono svolgersi sia grazie alle perizie assicurative, sia, se non si riesce ad arrivare ad un accordo, nel processo: in questo caso, saranno gli avvocati a difendere i diversi conducenti (o le rispettive compagnie di assicurazione) e il giudice deciderà, con la sua sentenza, a chi attribuire la responsabilità e, in caso di riconosciuto concorso, a quanto ammonta la relativa quota.

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In effetti, quando la legge parla di concorso di colpa descrive soltanto uno dei due fenomeni in cui si può realizzare il concorso, cioè quello paritario. Viceversa, è possibile che le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti non siano uguali. E’ per questo che si distingue normalmente tra:

  • concorso di colpa effettivo;
  • concorso di colpa paritario.

Nel concorso di colpa effettivo si arriva a dimostrare, dopo gli accertamenti sulle dinamiche del sinistro, che la responsabilità appartiene sì ad entrambi i conducenti, ma non in quote uguali (perché, ad esempio, a te viene attribuita una responsabilità del 30% mentre all’altro conducente del 70%). E’ quanto accade, ad esempio, se urti un’altra auto per eccesso di velocità e l’altra ha fatto altrettanto, ma il conducente, oltre ad essere in eccesso di velocità era anche in stato di ebbrezza.

Nel concorso di colpa paritario, invece, si dimostra che l’incidente si è verificato per una responsabilità pari tra i soggetti coinvolti: il tipico esempio, in questa ipotesi, è quello della collisione tra specchietti retrovisori che avviene fra automobili che marciano in senso opposto, quando entrambe guidano oltre la mezzeria della carreggiata.

Determinare la quota di responsabilità di ognuno dei conducenti non è sempre un’attività semplice. In ciò possono rivelarsi utili i verbali delle forze dell’ordine, eventuali testimonianze o le risultanze delle scatole nere utili a ricostruire le circostanze dell’incidente. Esistono, inoltre, delle cause tipiche di incidente che nella prassi vengono correlate normalmente ad una certa quota di responsabilità.

Ad esempio:

  • il mancato rispetto dei limiti di velocità è sempre considerato elemento utile a determinare la responsabilità, in una quota variabile dal 30% al 70%, a seconda di quanto si sfori il limite e di altre circostanze concrete;
  • il concorso di colpa del danneggiato. Si tratta di un principio in forza del quale la persona, che ha astrattamente ragione nell’incidente, viene comunque considerata responsabile in concorso perché non ha adottato quegli accorgimenti che avrebbero potuto limitare il danno ricevuto. Ciò accade, ad esempio, per il mancato rispetto delle norme sulle cinture di sicurezza o sul limite al numero di passeggeri o sull’uso del casco per il ciclomotore, e così via. In tutte queste ipotesi, queste condotte che hanno aggravato il danno possono anch’esse determinare una certa quota di responsabilità, anche se, per ipotesi, si avesse ragione piena nell’incidente (e per questo si parla di concorso di colpa del danneggiato);
  • viceversa, può non costituire causa di concorso di colpa il mancato rispetto della precedenza “di fatto”: infatti, sebbene esista la regola per cui ha sempre precedenza chi si trova sulla destra, se l’altro conducente ha già occupato la corsia quello che avrebbe diritto alla precedenza non può parimenti occupare la strada, invocando la propria precedenza non rispettata. In questo caso, infatti, violerebbe il dovere di evitare incidenti e potrebbe vedersi addossata interamente la responsabilità del sinistro.

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La differenza tra le due tipologie di concorso incide principalmente sull’attribuzione della quota di danno, come vedremo nel prossimo paragrafo. Infatti, se viene riconosciuta una responsabilità paritaria i danni andranno divisi “ugualmente” tra i diversi conducenti responsabili, fino a concorrenza del danno effettivamente subito da ciascuna parte; viceversa, dovranno essere ripartiti in base alle quote di responsabilità di ognuno.

Allo stesso modo, i due tipi di concorso di cui abbiamo parlato producono degli effetti diversi rispetto all’aumento della classe di merito. La Legge Bersani ha stabilito che in caso di concorso di colpa paritario (quindi, con responsabilità al 50% per ciascun conducente) non è possibile aumentare la classe di merito, perché manca l’attribuzione della responsabilità principale. Ne deriva che la compagnia deve limitarsi ad annotare il sinistro nell’attestato di rischio senza rincarare il premio.

Questa regola, però, si applica fin quando non si superi, per il singolo assicurato, il 50% di responsabilità: dal che deriva che se, nei cinque anni dal primo sinistro, si compiono tanti incidenti da superare la quota del 51% allora sarà possibile assegnare il malus.

Per fare un esempio, poniamo che tu abbia commesso un incidente riconosciuto con colpa paritaria nel 2010: in questo caso vedrai la relativa annotazione nell’attestato di rischio (che, come noto, ha una validità di cinque anni), ma non un aumento di classe; se, tuttavia, nel 2014 commetti un nuovo incidente in concorso di colpa, la tua quota aumenterà oltre il 51% e conseguentemente il premio verrà ritoccato al rialzo.

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Il problema delle quote si pone analogamente anche nei casi di responsabilità parziale. Tolti i casi di sinistro con responsabilità principale (in cui, cioè, vieni considerato unico responsabile), se i sinistri denunciati all’assicurazione non comportano una responsabilità superiore al 51% non ci saranno applicazioni di malus.

Ad esempio, commetti un sinistro in concorso di colpa, con responsabilità accertata al 30% e l’anno successivo un secondo sinistro con responsabilità accertata al 15%: in questo caso non ci sarà aumento, dal momento che la somma delle due quote arriva al 45%. Se, invece, il secondo incidente ti verrà addebitato con quota del 25% (e lo stesso vale anche nel caso in cui addirittura il primo incidente ti sia stato riconosciuto, ad esempio, con quota del 70%), avrai superato la soglia di tolleranza e subirai l’applicazione del malus.

Concorso di colpa: chi paga i danni

Dal punto di vista delle conseguenze risarcitorie (quindi, per capire chi paga in caso di concorso di colpa), quanto abbiamo detto comporta che ciascuno dei conducenti coinvolti sarà tenuto a rimborsare l’altro per una percentuale pari alla propria quota di responsabilità, rispetto all’ammontare dei danni prodotti dal sinistro.

Ipotizzando una responsabilità paritaria tra due conducenti (quindi, una percentuale del 50% per entrambi), ciò può dare luogo alla seguente situazione: se la tua auto ha subito 1.000 euro di danni e l’altra 1.800 (per un totale del danno arrecato ai due veicoli di 2.800 euro), ciascuno dei conducenti dovrà vedere risarcito il danno riferito al proprio veicolo. Stando all’esempio che stiamo facendo, se viene riconosciuta la responsabilità, l’altra parte avrà diritto a 1.400 euro, mentre a te toccheranno sempre e solo 1.000 euro (perché a tanto ammonta il danno riferito al tuo veicolo).

Questo numero è determinato dalla divisione a metà del totale complessivo dei danni, il che comporta che il conducente che ha riportato il danno minore vedrà ristorato integralmente il sinistro, mentre l’altra parte riceverà un indennizzo inferiore al valore del sinistro, perché, in caso di concorso di colpa, ciò che conta è l’ammontare complessivo dei danni, non quelli riferiti al singolo veicolo.

Il discorso, però, va coniugato con la disciplina dell’assicurazione RC auto. In caso di sinistri, infatti, se entrambi i conducenti sono regolarmente assicurati, sono le compagnie a dover risarcire il danno. Ne consegue che, nel caso riportato, sarà la tua compagnia a dover risarcire la controparte per un valore pari alla metà dei danni complessivi.

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Dal momento che la quota riconosciuta è stata paritaria, questo si traduce in un vantaggio per la parte che ha subito meno danni in termini economici e, viceversa, in uno svantaggio per chi ha subito un danno maggiore, dal momento che vedrà ricevere un risarcimento inferiore all’ammontare del danno (sempre stando all’esempio fatto, l’altro conducente vedrà risarciti solo 1.400 euro dalla tua compagnia, dovendo poi provvedere a proprie spese per la restante quota di riparazioni).

Quanto abbiamo detto vale unicamente nel caso del concorso paritario che, va aggiunto, è molto raro. Normalmente, infatti, gli accertamenti ad opera delle forze dell’ordine, dei periti o del giudice permettono di stabilire un concorso di colpa effettivo, con quote ben determinate. In questo caso, l’ammontare del risarcimento sarà ripartito diversamente a seconda della quota assegnata a ciascun automobilista.

Tornando all’esempio di sopra, se la tua quota di responsabilità venisse riconosciuta al 70%, inevitabilmente la quota “astratta” del danno a tuo carico (o, meglio, che la tua compagnia sarà chiamata a risarcire) salirà a 1.960 euro. Il che, in concreto comporterà che l’altro automobilista riceverà 1.800 euro dalla tua compagnia assicurativa, mentre tu avrai a disposizione (2.800 – 1.960 =) “soltanto” 840 euro, sui 1.000 che servono a coprire i danni ricevuti dal tuo veicolo.

In entrambe le forme di responsabilità in concorso, la regola generale vuole anche che il pagamento dei risarcimenti avvenga da parte delle compagnie assicurative dei rispettivi conducenti, nel senso che ciascuna provvederà a risarcire l’assicurato dell’altra. Quindi, sia in caso di concorso paritario che di concorso effettivo, ogni assicurazione provvederà a pagare il risarcimento alla controparte (secondo le quote accertate in via di accordo o dopo un processo).

A questo schema, però, fa eccezione la prassi più recente, del cd. risarcimento diretto: in questo schema, quando si verifica un concorso di colpa in incidente stradale, le compagnie potrebbero accordarsi nel senso di pagare direttamente i propri assicurati, evitando così i problemi derivanti dal dover richiedere le somme ad una compagnia diversa dalla propria.

Tamponamento e concorso di colpa

Il tamponamento è una delle cause più frequenti di sinistro stradale. A prima vista, potrebbe stupire il fatto che ne parliamo in materia di concorso di colpa, dal momento che tutti sanno (o dovrebbero sapere) che quando avviene un tamponamento la colpa è sempre attribuita a chi tampona, dal momento che non ha rispettato le dovute distanze di sicurezza che avrebbero permesso una frenata sicura.

In realtà, le cose non stanno semplicemente così. Infatti, anche per questa tipologia di sinistri valgono le eccezioni viste a proposito della regola del concorso di colpa, nel senso che il conducente che ha cagionato il sinistro può sempre provare di aver rispettato il Codice della Strada o che l’altro ha commesso delle violazioni o tenuto una condotta di guida imprudente.

Quindi, sebbene il tamponamento parta da una presunzione diversa da quella del concorso di colpa (in questo caso, infatti, parliamo di presunzione di responsabilità principale), è sempre ammessa la prova contraria, volta a dimostrare che, ad esempio, non hai potuto evitare l’impatto per causa non dovuta a tua negligenza.

Il tutto sta a chiarire, quindi, in cosa possa consistere questa prova contraria, capace di liberare il soggetto che ha tamponato dalla responsabilità (attribuendola in concorso con l’altro conducente o, addirittura, addossandola unicamente a quest’ultimo). Ciò può avvenire, ad esempio, quando riesci a dimostrare che la tua vettura si è trovata di fronte un ostacolo imprevedibile (come un rimorchio fermatosi all’improvviso al centro della strada dopo essersi staccato dal mezzo motore), così costringendoti ad una manovra che ti ha condotto a tamponare un’altra auto.

Una variante del discorso che stiamo facendo riguarda il caso dei tamponamenti a catena. Quando si verifica una situazione di forte traffico è possibile che un tamponamento sposti in avanti l’auto tamponata al punto di farle tamponare l’auto successiva, e così via, coinvolgendo tre o più vetture. In questo caso, si presume che la responsabilità sia del primo soggetto che ha tamponato solo quando la colonna del traffico era ferma; quando, invece, il traffico era in movimento, la giurisprudenza ritiene applicabile la regola del concorso di colpa, quindi con applicazione della presunzione di colpa paritaria tra ciascuna delle coppie di veicoli (quella che tampona e quella che viene tamponata) per mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

Concorso di colpa, chi paga l’avvocato

Un ultimo aspetto che dobbiamo considerare a proposito del concorso di colpa in caso di incidenti riguarda il pagamento delle spese legali. Può capitare, infatti, che le trattative tra le parti coinvolte nel sinistro non bastino a giungere ad un accordo sulla individuazione delle responsabilità o sull’ammontare dei danni da risarcire. Il che, inevitabilmente, può sfociare in un processo, con la necessità di rivolgersi a dei legali.

Ebbene, per quanto riguarda le ipotesi di responsabilità principale (cioè quando viene riconosciuta la responsabilità di uno solo dei soggetti coinvolti nell’incidente, al di fuori del meccanismo del concorso), vige un principio che vale sia in ipotesi di risarcimento indiretto che diretto, per cui l’assicurazione che risarcisce il danneggiato paga anche la parcella del suo difensore, anche se è stato lo stesso automobilista a scegliere di farsi assistere in giudizio. Lo hanno chiarito, da ultimo, anche alcune pronunce della Cassazione, che ha precisato l’obbligo della compagnia di assicurazione di coprire le spese legali, sia nel caso di risarcimento diretto (quando cioè paga il proprio cliente), sia nel caso di risarcimento incrociato (quando, cioè, l’assicurazione del danneggiante paga il danneggiato).

Resta da vedere se questo principio si applica anche nelle ipotesi del concorso di colpa. In questo caso, in realtà, non esistono delle regole specifiche. Occorre valutare, cioè, se esistono degli accordi tra l’assicurazione, il cliente o il difensore, se l’avvocato è scelto dalla compagnia o se, invece, è scelto dall’assicurato, e così via.

In linea di massima, tuttavia, se manca un accordo in tal senso, si ritiene applicabile lo stesso principio di ripartizione dei risarcimenti basato sulle quote di responsabilità. Da ciò deriva che:

  • in caso di responsabilità paritaria, le spese legali verranno ripartite equamente tra le due compagnie assicurative, secondo il meccanismo di quote ideali prima esaminato;
  • in caso di responsabilità effettiva, invece, la compagnia del soggetto che presenta una quota maggiore di colpa pagherà in proporzione anche le spese del difensore.

Normalmente, l’assicurazione che è stata chiamata a pagare farà un’offerta onnicomprensiva delle spese legali, quindi tenendo conto sia del risarcimento da destinare al conducente sia della parcella del difensore.

Se avvocato e cliente si sono accordati per una somma superiore a quanto ricevuto dall’assicurazione, è ovvio che sarà il cliente a dover pagare la differenza; viceversa, se l’accordo con il difensore è nel senso che a questo toccherà quanto riconosciuto dalla compagnia, allora il cliente-automobilista sarà liberato da ogni altra spesa.

In assenza di accordo, invece, la parcella si formerà unicamente al termine del processo: in questo caso, l’assicurazione pagherà unicamente il danneggiato e sarà poi questi a dover onorare il compenso con il difensore.

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In caso di incidente stradale in cui viene riconosciuto il concorso di colpa, la legge stabilisce una presunzione di pari responsabilità tra i soggetti coinvolti. Questo comporta che, di regola, le spese dovranno essere ripartite tra tutti i conducenti. Il principio in questione, tuttavia, è sottoposto ad alcune eccezioni, tra cui quella che permette al singolo conducente di provare la propria assenza di responsabilità in concreto: cosa accade in questi casi? E, più in generale, in caso di concorso di colpa chi paga?
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