Chi paga in caso di incidente mortale?
Anzitutto, è bene da partire da una scontata ma fondamentale premessa: i proprietari di veicoli sono obbligati a stipulare un’assicurazione che, in caso di sinistri, si preoccuperà di provvedere al risarcimento in caso di responsabilità civile. Ma cosa succede se un veicolo è coinvolto in un incidente mortale? Chi sarà responsabile e chi dovrà pagare? Di seguito proveremo a fare chiarezza su alcuni aspetti legati alla responsabilità di sinistri stradali mortali.
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Incidente mortale e richiesta di risarcimento danni
In seguito a un incidente mortale, i parenti della vittima possono procedere con una causa per richiedere i danni causati dal decesso della persona cara. Quando si parla di danni, tuttavia, è bene specificare quali siano i danni che vengono risarciti, quando e in quali tempi.
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Per legge, il danno risarcibile non è legato alla morte della persona, visto che difficilmente si può definire la risarcibilità di una morte. Si parla invece di danni patrimoniali e morali da sinistro mortale.
In particolare, i danni patrimoniali vengono pagati da quanti vengono riconosciuti responsabili dell’incidente stradale mortale e sono riferibili a due differenti misure, quella di danno emergente e di lucro cessante. Come stabilito dagli articoli 1223 e 2056 del Codice Civile, quindi, ai beneficiari della causa spetterà un risarcimento che dovrà tenere conto delle perdite economiche che conseguono dalla morte del proprio caro.
Molto più complessi da valutare, invece, i danni morali da incidente con decesso. Questi sono legati a tutto il dolore, la sofferenza ed eventuali complicazioni psicologiche che la morte del proprio caro a causa di un incidente stradale può apportare.
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Incidente mortale, a chi spetta il risarcimento?
In questo contesto, è bene specificare quali siano le persone che hanno diritto a un risarcimento danni per morte da incidente stradale.
La legge prevede infatti che possono essere incluse, tra le persone che hanno diritto al risarcimento in seguito alla morte di un proprio caro per sinistro stradale, i figli, il coniuge, i fratelli e le sorelle, anche in mancanza di rapporto di convivenza. Parenti di altro ordine, come cugini, zii o altro, possono essere legittimati a ottenere un risarcimento in determinate situazioni e con limitazioni specifiche.
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Un caso particolare è quello che vede riconosciuta la possibilità di risarcimento per danni morali a un figlio non ancora nato nel momento della morte del genitore. Quando, quindi, il sinistro mortale avviene durante la gestazione, il tutore del bambino potrà fare richiesta per danni morali oltre, naturalmente, per eventuali danni economici causati dalla morte del genitore.
Bisogna tuttavia sottolineare che, mentre il danno patrimoniale può essere più facilmente quantificabile, quello morale è di natura più complessa e va quantificato a seconda dei casi e a seconda del legame tra la vittima e i richiedenti il danno. Si ripete che, tuttavia, ogni situazione può essere differente e va valutata sul momento, in base alle caratteristiche dell’incidente.
Risarcimento eredi in caso di incidente stradale mortale
Lo Iure Hereditatis è un particolare danno morale che viene pagato, in caso di decesso in seguito a sinistro stradale, ai soli eredi della persona (o delle persone) decedute nell’incidente. Si tratta di un risarcimento che viene riconosciuto solo quando tra l’evento incidente e la morte della persona coinvolta sia trascorso un certo intervallo di tempo.
In questa specifica situazione il danno viene valutato tenendo conto dell’impatto e dell’integrità psicofisico della persona coinvolta nell’incidente, dal momento in cui esso è avvenuto fino al momento della morte.
Il danno psico-fisico subito dalla vittima dell’incidente, prevede infatti un risarcimento: tale risarcimento viene trasmesso agli eredi in caso al momento della morte. Questi potranno quindi agire in giudizio proprio richiedendo un’azione in via Iure Hereditatis.
Va evidenziato che questa procedura richiede che tra l’incidente e la morte sia trascorso un certo lasso di tempo che, tuttavia, non è quantificabile in maniera oggettiva. La giurisprudenza, infatti, definisce tale tempo come apprezzabile, ossia come un intervallo di tempo che permette alla vittima di prendere coscienza della compromissione del suo stato prima che esso porti alla morte. Si tratta, quindi, di situazioni che vanno valutate di volta in volta a seconda dei casi specifici, che devono pertanto esser attentamente valutati.
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Incidente mortale e risarcimento per danno emergente e per lucro cessante
Se è vero che i danni morali possono essere soggetti a una differente interpretazione delle situazioni, i danni patrimoniali sono invece più facilmente quantificabili. Come già sottolineato in precedenza, essi si distinguono in danno emergente e danno per lucro cessante.
Il danno emergente da sinistro mortale può essere considerato come la principale componente economica del risarcimento. Rappresenta il danno effettivo che subisce la vittima dell’incidente e prevede una valutazione di tutte le spese che devono essere effettuate a causa dell’incidente stesso e, pertanto, prevede anche i conseguenti problemi economici che derivano dal sinistro.
Invece, il risarcimento per danno emergente da incidente mortale è quelle ottenuto in ragione di eventuali spese mediche per un eventuale ricovero in caso di morte successiva all’impatto, nonché quelle necessarie per la riparazione dell’auto o altro mezzo coinvolto nell’incidente e, infine, le spese per il funerale. In questi casi, per ottenere un risarcimento completo, ossia quanto più vicino alle spese effettuate, è necessario che tutte le spese effettuate siano ben documentate tramite fattura.
Il risarcimento per lucro cessante, invece, è legato al fatto che, nel momento in cui la vittima dell’incidente perde la vita, la famiglia può ritrovarsi senza una fonte di sostentamento. Si può quindi comprendere che questo tipo di risarcimento è dovuto nel caso in cui il soggetto vittima dell’incidente sia anche il principale percettore di reddito del nucleo famigliare.
Il risarcimento per lucro cessante può essere richiesto non solo dagli eredi, ma da quanti avevano un rapporto economico attivo con il deceduto a causa di un sinistro.
La valutazione della somma che verrà risarcita come lucro cessante deve tenere conto di due parametri principali, ossia il reddito medio e futuro della persona coinvolta nell’incidente:
- Il reddito medio viene valutato in base annua sugli introiti che venivano percepiti al momento dell’incidente.
- Il reddito futuro, invece, tiene conto del reddito che avrebbe avuto la vittima se non fosse rimasta coinvolta nell’incidente. Inoltre, la ripartizione tra quanti fanno richiesta di risarcimento avviene tenendo conto della quota che la vittima avrebbe devoluto qualora fosse rimasto in vita.
Non sempre è facile definire in maniera univoca questi parametri, per cui può accadere che il risarcimento per lucro cessante venga stimato in via equitativa. Va comunque sottolineato che i risarcimenti patrimoniali, sia quello per danno emergente che per lucro cessante spettano Iure Proprio.
Incidente mortale, come gestire la situazione
Nel momento in cui si verifica un sinistro stradale che porta alla morte di una persona, i parenti della vittima sono sempre troppo affranti per poter pensare alla giurisprudenza o ad affrontare cause per la richiesta di risarcimento danni.
Tuttavia, si tratta di una procedura che deve essere affrontata, spesso rivolgendosi a un avvocato fidato, che possa preoccuparsi di portare avanti le pratiche con competenza e rispetto verso quanti soffrono per la perdita del loro caro.
Prima di poter richiedere un risarcimento, infatti, è necessario procedere alla ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale, cercando di comprendere in maniera dettagliata e precisa quali siano state le cause che hanno portato al sinistro e, quindi, al decesso della persona (o delle persone). Non sempre si tratta di una situazione di facile risoluzione: spesso i tempi necessari per ricostruire una dinamica di incidente stradale sono lunghi e non sempre si riesce ad arrivare a una piena consapevolezza della situazione.
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I primi rilievi relativi alla dinamica dell’incidente vengono effettuati dalla Polizia Stradale, che stila i verbali dell’avvenimento e, successivamente, procede con la ricostruzione dell’incidente stesso. In secondo luogo, entrano in gioco le compagnie assicurative. Infine, un ultimo attore fondamentale alla verifica della dinamica dell’incidente è il Consulente Tecnico che viene nominato dalle autorità giudiziarie.
Quest’ultimo dovrà completare lo studio della dinamica dell”incidente accertando le responsabilità del sinistro e, soprattutto, del decesso. Solo una volta che l’analisi del Consulente Tecnico sarà completata si potranno infatti definire i termini del risarcimento per il decesso.
Chi paga il risarcimento in caso di sinistro mortale?
Il ruolo del Consulente Tecnico è fondamentale per definire chi dovrà pagare i danni causati da un incidente stradale mortale. Diventa quindi necessario ricordare che la compagnia assicurativa a cui afferisce l’autista che provoca un incidente paga solo ed esclusivamente le responsabilità civili. In caso di decesso di una o più persone, tuttavia, colui che ha causato l’incidente avrà delle responsabilità penali che sono pertanto totalmente a carico suo.
La legge, infatti, prevede che in caso di incidente mortale, chi ha causato il sinistro sia accusato di omicidio stradale. Pertanto, i parenti della vittima o delle vittime potranno richiedere il risarcimento a chi viene riconosciuto colpevole del sinistro e alla compagnia assicurativa in un tribunale civile, o costituendosi parte civile durante il procedimento penale.
Sarà infatti il tribunale penale a sancire o meno la colpa dell’imputato, ma sarà quello civile che determinerà l’ammontare del danno e, quindi, del pagamento dovuto alla famiglia da parte di chi ha provocato il sinistro. Può tuttavia accadere che la compagnia assicurativa di chi ha causato il sinistro offra un risarcimento danni ai parenti: in tal modo cercherà di evitare che questi intraprendano un’azione civile.

