
Prima di affrontare il tema dell’ offerta risarcitoria dell’assicurazione, è necessario fare una premessa. In materia di risarcimento del danno derivate da sinistro, bisogna distinguere tra:
- Risarcimento diretto: la richiesta di indennizzo è rivolta direttamente alla propria compagnia assicurativa
- Risarcimento ordinario: la domanda risarcitoria è indirizzata alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro stradale.
In particolare, ci si chiede: quando opera il risarcimento ordinario e bisogna rivolgersi all’assicurazione del danneggiante?
I casi sono molteplici ed in via esemplificativa, riportiamo i più frequenti:
- Tamponamento a catena (quando cioè l’incidente coinvolge più di 2 veicoli);
- Veicolo sprovvisto di assicurazione;
- Veicolo speciale;
- Veicolo immatricolato all’estero e non in Italia;
- Quando la vittima del sinistro è un pedone;
- Quando l’incidente ha provocato nel soggetto lesioni macro-permanenti (se questo caso ti riguarda più da vicino, in questo articolo spieghiamo tutto quello che c’è da sapere). (COLEGARE CON L’ARTICOLO PUBBLICATO PRIMA)
Per scoprire quali sono invece, i casi in cui opera l’indennizzo diretto, non perderti quest’articolo.
Richiesta di risarcimento del danno
In materia di risarcimento ordinario, opera l’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
A seguito di un sinistro, quando la richiesta di risarcimento del danno viene rivolta alla compagnia assicurativa del danneggiante, il soggetto che ha diritto all’indennizzo, deve fare molta attenzione.
Quando il danno colpisce solo le cose, queste ultime devono essere messe a disposizione dell’assicurazione, per almeno 5 giorni, al fine di provvedere ad un accertamento relativo all’entità del danno.
La richiesta deve riportare in modo chiaro e preciso:
- I dati personali del soggetto che ha diritto ad ottenere l’indennizzo;
- Luogo, giorni e ore in cui le cose lese sono messe a disposizione, per eseguire l’accertamento.
Diversamente, quando il sinistro stradale provoca lesioni personali, la disciplina diventa ancora più rigorosa. Si prevede, che la richiesta di risarcimento debba contenere:
- Dati personali del soggetto leso (tra cui: codice fiscale, attività svolta e reddito, gravità delle lesioni riportate);
- Documentazione medica che certifica le lesioni;
- Descrizione dettagliata del sinistro.
Caso particolare che potrebbe verificarsi è quello della richiesta di risarcimento incompleta. Quando la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato è incompleta, l’assicurazione deve entro 30 giorni chiedere al danneggiato di provvedere alle integrazioni necessarie.
Vediamo di seguito invece, come si evolve la procedura e quanto è fondamentale l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione.
Offerta risarcitoria dell’assicurazione
In base a quanto sancito all’Art. 148 Cda, una volta che il danneggiato ha presentato la richiesta di risarcimento del danno (relativo a cose e/o lesioni personali), l’assicurazione ha un obbligo giuridico di attivarsi, per verificare e quantificare l’indennizzo.
Ecco qui, che entra in gioco l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione. Cioè, l’impresa assicurativa deve proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento del danno. Qualora l’assicurazione ritenga, che l’offerta di risarcimento non debba avere luogo, dovrà comunque comunicare e motivare le ragioni della mancata offerta.
I termini entro cui l’assicurazione è obbligata ad attivarsi, variano a seconda che il danno abbia colpito le sole cose o anche i soggetti. Per cui, l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione dovrà essere presentata:
- Entro 60 giorni (30 se la denuncia del sinistro è stata firmata da tutti i conducenti coinvolti) = quando il danno ha riguardato le sole cose e oggetti materiali.
- Entro 90 giorni = quando il sinistro ha provocato lesioni personali o decesso.
In ogni caso, le cose danneggiate vengono riparate dopo che siano decorsi questi termini e siano state effettuate le perizie da parte della compagnia assicurativa. Il soggetto ha diritto all’indennizzo anche se non intende riparare i danni. Diversamente, quando la riparazione ha luogo prima dei predetti termini, l’assicurazione può procedere alla liquidazione sulla base delle fatture, che accertano ciò che è stato fatto.
Liquidazione del danno
La procedura relativa al risarcimento del danno da sinistro stradale, vede come tappe chiave del procedimento:
- la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato o dall’avente diritto,
- l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione,
- la liquidazione del danno.
Tutta la procedura è scandita da termini e quindi, anche la liquidazione del danno (materiale e/o personale) deve avvenire entro e non oltre un tot.
La liquidazione del danno deve avvenire:
- entro 15 giorni= dal ricevimento della comunicazione del danneggiato, che accetta l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione
- entro 30 giorni= quando il danneggiato non ha né accettato, né rifiutato l’offerta
- viene addebitata nella liquidazione definitiva del danno= quando il soggetto dichiara di non accettare l’offerta.
Detto ciò, se hai bisogno di aiuto per ottenere il risarcimento del danno che ti spetta, non esitate a richiedere la nostra assistenza gratuita online. Ti basterà inoltrarci la tua richiesta tramite il nostro modulo, dopodiché, verrai ricontattato da un nostro operatore per il prosieguo.

