offerta risarcitoria dell'assicurazione

Prima di affrontare il tema dell’ offerta risarcitoria dell’assicurazione, è necessario fare una premessa. In materia di risarcimento del danno derivate da sinistro, bisogna distinguere tra:

In particolare, ci si chiede: quando opera il risarcimento ordinario e bisogna rivolgersi all’assicurazione del danneggiante?

I casi sono molteplici ed in via esemplificativa, riportiamo i più frequenti:

Per scoprire quali sono invece, i casi in cui opera l’indennizzo diretto, non perderti quest’articolo.

Richiesta di risarcimento del danno

In materia di risarcimento ordinario, opera l’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

A seguito di un sinistro, quando la richiesta di risarcimento del danno viene rivolta alla compagnia assicurativa del danneggiante, il soggetto che ha diritto all’indennizzo, deve fare molta attenzione.

Quando il danno colpisce solo le cose, queste ultime devono essere messe a disposizione dell’assicurazione, per almeno 5 giorni, al fine di provvedere ad un accertamento relativo all’entità del danno.

La richiesta deve riportare in modo chiaro e preciso:

Diversamente, quando il sinistro stradale provoca lesioni personali, la disciplina diventa ancora più rigorosa. Si prevede, che la richiesta di risarcimento debba contenere:

Caso particolare che potrebbe verificarsi è quello della richiesta di risarcimento incompleta. Quando la richiesta di risarcimento presentata dal danneggiato è incompleta, l’assicurazione deve entro 30 giorni chiedere al danneggiato di provvedere alle integrazioni necessarie.

Vediamo di seguito invece, come si evolve la procedura e quanto è fondamentale l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione.

Offerta risarcitoria dell’assicurazione

In base a quanto sancito all’Art. 148 Cda, una volta che il danneggiato ha presentato la richiesta di risarcimento del danno (relativo a cose e/o lesioni personali), l’assicurazione ha un obbligo giuridico di attivarsi, per verificare e quantificare l’indennizzo.

Ecco qui, che entra in gioco l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione. Cioè, l’impresa assicurativa deve proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento del danno. Qualora l’assicurazione ritenga, che l’offerta di risarcimento non debba avere luogo, dovrà comunque comunicare e motivare le ragioni della mancata offerta.

I termini entro cui l’assicurazione è obbligata ad attivarsi, variano a seconda che il danno abbia colpito le sole cose o anche i soggetti. Per cui, l’ offerta risarcitoria dell’assicurazione dovrà essere presentata:

In ogni caso, le cose danneggiate vengono riparate dopo che siano decorsi questi termini e siano state effettuate le perizie da parte della compagnia assicurativa. Il soggetto ha diritto all’indennizzo anche se non intende riparare i danni. Diversamente, quando la riparazione ha luogo prima dei predetti termini, l’assicurazione può procedere alla liquidazione sulla base delle fatture, che accertano ciò che è stato fatto.

Liquidazione del danno

La procedura relativa al risarcimento del danno da sinistro stradale, vede come tappe chiave del procedimento:

Tutta la procedura è scandita da termini e quindi, anche la liquidazione del danno (materiale e/o personale) deve avvenire entro e non oltre un tot.

La liquidazione del danno deve avvenire:

Detto ciò, se hai bisogno di aiuto per ottenere il risarcimento del danno che ti spetta, non esitate a richiedere la nostra assistenza gratuita online. Ti basterà inoltrarci la tua richiesta tramite il nostro modulo, dopodiché, verrai ricontattato da un nostro operatore per il prosieguo.

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Risarcimento ordinario: l'offerta risarcitoria dell'assicurazione
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Risarcimento ordinario: l'offerta risarcitoria dell'assicurazione
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l’impresa assicurativa deve proporre al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento del danno. Qualora l’assicurazione ritenga, che l’offerta di risarcimento non debba avere luogo, dovrà comunque comunicare e motivare le ragioni della mancata offerta.
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