L’omicidio stradale è un reato che è stato introdotto nel diritto penale italiano nel marzo 2016. Prima di essere ufficialmente introdotto nel codice penale, l’omicidio stradale aveva visto una serie di tentativi e di proposte per definire una normativa specifica che permetteva di riconoscere un reato tanto grave quanto quello di causare la morte di qualcuno durante la guida del proprio veicolo.
A valle di questi tentativi, si inserisce l’innesto normativo di un apposito articolo che ha previsto, tra gli altri, il reato di omicidio stradale, con tutte le conseguenze del caso che verranno analizzate nel presente contenuto.
Tanto detto, non bisogna tuttavia pensare che prima dell’introduzione del reato di omicidio stradale gli incidente mortali non venivano perseguiti. Chi causava la morte mentre era alla guida poteva infatti essere accusato di omicidio colposo, reato che prevede una pena da scontare in carcere per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi e i cinque anni. Questa accusa poteva poi avere delle aggravanti, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti o in caso di violazione di norme stradali (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio con semaforo rosso o altro).
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Il Reato di Omicidio Stradale nel codice penale
All’interno dell’articolo 589 bis del codice penale sono evidenziate tre differenti ipotesi di omicidio stradale, che variano in base alla loro gravità. Pertanto, esse sono trattate in maniera differente dal punto di vista delle sanzioni. Resta sottinteso che l’omicidio stradale resta classificato come un particolare omicidio colposo, a meno di casi particolari in cui viene evidenziata la volontarietà nel compiere l’omicidio.
Il primo caso di omicidio stradale include tutti quegli incidenti che causano la morte di uno o più individui in seguito a una violazione della normativa sulla circolazione stradale.
Questa casistica include quindi incidenti causati da superamento dei limiti di velocità, guida in controsenso, sorpasso in zone in cui non è consentita tale manovra o altro.
Pena per omicidio stradale
In questi casi, ossia quando si provoca un incidente mortale per il mancato rispetto delle norme di circolazione, è prevista una pena con reclusione da due a sette anni di carcere. Va sottolineato che questa pena è la stessa prevista dal precedente articolo 589, ossia quello che includeva l’omicidio stradale tra gli omicidi colposi.
Una differente pena è prevista invece per quanti provocano un incidente mortale perché messi alla guida in stato di ebbrezza o in seguito a uso di sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda lo stato di ebbrezza, esso viene quantificato in maniera oggettiva. Viene pertanto considerato stato di ebbrezza uno stato in cui si abbia un tasso alcolemico misurato in valori superiori a 1.5 grammi su litro. Non vengono invece definite le specifiche e i valori relativi all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in generale.
Causare un incidente mortale quando si è in stato confusionale per uso di alcool o di droghe viene considerata un’azione molto più grave rispetto alla precedente e, pertanto, prevede una pena più severa. L’articolo 589 bis prevede pertanto la reclusione per un tempo minimo di otto anni e uno massimo di dodici a seconda delle situazioni specifiche.
Infine, una terza ipotesi di reato per omicidio stradale si configura in altre situazioni, che rientrano in casi diversi dai due precedenti. Ad esempio, si rientra in questo terzo caso quando l’incidente viene causato da un conducente che presenta un tasso alcolemico inferiore a 1.5 grammi su litro.
Questo valore, il cui superamento diventa un elemento determinante per la gravità del reato, può comunque compromettere la lucidità alla guida. Pertanto, in caso di tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5 grammi su litro la pena prevista sarà compresa tra cinque a dieci anni a seconda dei casi.
Stessa pena anche in caso di incidente mortale causato da un conducente che, all’interno di un’area urbana, circoli a velocità corrispondente ad almeno il doppio di quella prevista come velocità massima. Nella stessa situazione qualsiasi incidente mortale causato da un veicolo a motore circolante a velocità pari o superiore ai settanta chilometri all’ora rientra in questo terzo caso di pena, con reclusione tra i cinque e i dieci anni.
Ancora, si rientra in questo caso se l’incidente mortale viene causato in una strada extra-urbana da veicoli che si muovono a velocità che superi di almeno cinquanta chilometri all’ora la massima velocità consentita su quel tratto stradale.
La condanna a un tempo compreso tra i cinque e i dieci anni di carcere è prevista anche in caso di incidente causato da un veicolo che circoli contro-mano oppure che attraversi un intersezione segnalata da un semaforo rosso.
Sempre per quanto riguarda le intersezioni, anche incidenti mortali che vengono a verificarsi per un inversione di marcia in corrispondenza di queste particolari zone o nei loro pressi sono puniti con lo stesso periodo di reclusione.
Infine, rientrano nella pena tra i cinque e i dieci anni di reclusione tutti gli incidenti mortali che siano causati per sorpasso in zona contrassegnata dalla linea continua o in corrispondenza di un passaggio pedonale, di curve o di dossi.
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Le aggravanti dell’omicidio stradale
L’intervallo degli anni di reclusione previsti dalla pena vengono definiti in base alle caratteristiche specifiche dell’incidente. Va comunque sottolineato che la pena può essere aumentata se l’incidente viene causato da autista sprovvisto di patente oppure con patente scaduta, revocata o sospesa. Ancora, un incremento della pena è previsto se si guida un veicolo a motore di proprietà sprovvisto di assicurazione.
Un altro elemento che porta alla definizione della durata della pena, ossia agli aggravanti della pena stessa, dipende naturalmente dal danno che è stato causato, ossia se si sia causata la morte di una sola persona o di più persone oppure la morte di una e lesioni ad altre.
La possibilità di cumulare gli anni di carcere è prevista dall’articolo 589 bis del codice penale che, tuttavia, prevede un massimo di pena pari a diciotto anni di reclusione.
Un ulteriore aggravante: la fuga del conducente
Se determinate situazioni possono portare ad attenuanti rispetto al reato di omicidio stradale commesso, altre, invece, rappresentano delle aggravanti particolarmente serie. Tra queste vi è la fuga del conducente, che viene specificamente indicata come aggravante a efficacia speciale dall’articolo articolo 589 ter del codice penale.
Si ricorda infatti che, in caso di incidente, più o meno grave, la legge prevede l’obbligo di richiesta di soccorso, che può essere effettuata tramite una semplice chiamata al 118. Se una persona dopo aver causato un incidente mortale si dà alla fuga, oltre ad essere colpevole di omicidio stradale diventa anche colpevole di omissione di soccorso. Visto che difficilmente chi causa un incidente ha la possibilità di valutare se la persona coinvolta sia ferita o morta, si ha sempre e comunque l’obbligo di chiamare i soccorsi.
La fuga di chi ha causato l’incidente porta ad un aggravante della pena che, a seconda dei casi, potrà quindi essere incrementata di una misura compresa tra un terzo e due terzi della pena prevista e comunque mai inferiore a cinque anni.
Le attenuanti dell’omicidio stradale: il concorso di colpa
Non sempre un incidente che porta alla morte di una o più persone è causato da un solo veicolo e, quindi, può essere imputato a una sola persona. In molti casi, infatti, è previsto un concorso di colpa, che prevede che siano più d’uno i veicoli che hanno portato all’incidente stesso. In taluni casi, la colpa può essere anche di chi, poi, ha perso la vita nell’incidente stesso.
Quando viene riconosciuto un concorso di colpa della vittima, la pena al conducente sopravvissuto viene diminuita. Nello specifico, il comma sette dell’articolo articolo 589 bis prevede che quando la morte di una persona in seguito a un incidente stradale non sia da imputare all’azione esclusiva di un altro conducente, quest’ultimo potrà godere di una riduzione di pena fino alla metà di quanto previsto in caso di colpa unica.
Tutte le cause che hanno portato all’incidente saranno quindi attentamente vagliate dalla Polizia Stradale, dalle compagnie di assicurazione e da eventuali Consulenti Tecnici nominati dall’autorità giudiziaria in modo da poter avere la massima certezza su quale sia stata la dinamica precisa dell’incidente.
Lo studio attento della dinamica, delle traiettorie e delle velocità dei veicoli coinvolti nell’incidente permetterà infatti di definire le colpe di quanti sono rimasti coinvolti nell’incidente stesso, comprese le eventuali vittime.
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Omicidio stradale e revoca della patente in attesa del giudizio
La valutazione dei periti per una corretta definizione della dinamica dell’incidente non è quasi mai immediata. Durante o in attesa del giudizio, i protagonisti coinvolti in prima persona nell’incidente, ossia quanti vengono ritenuti causa dell’incidente stesso, possono vedersi revocare o sospendere la patente di guida.
La sospensione cautelare può essere disposta dal Prefetto per un periodo variabile e non superiore a 5 anni. In casi particolari, che prevedono una condanna non definitiva per l’incidente mortale, la patente può essere sospesa fino a 10 anni.
Va sottolineato che la sospensione e la revoca sono due differenti procedimenti. Nel primo caso, infatti, trascorso il tempo di 5-10 anni definito dalla Procura si potrà avere nuovamente la patente di guida. Nel secondo, invece, la patente potrà essere riottenuta solo dopo che siano passati 15 anni. In caso di omicidio stradale con fuga del conducente, invece la patente può essere revocata per un periodo di 30 anni.
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