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PAGHI SOLTANTO A ESITO RAGGIUNTO

RimborsoSicuro nasce per difendere le persone che siano state vittime di incidenti stradali anche causati da pirati della strada, vittime della strada, risolviamo inoltre casi di malasanità, saldo e stralcio, cause alle finanziarie per cessione del V ecc.).

Se non sai cosa fare per ottenere il risarcimento o per vari motivi non puoi sostenere le spese, rivolgiti a noi GRATUITAMENTE.

Solo in caso di vittoria dovrai versare in favore di RimbosoSicuro un compenso per le prestazioni rese – a titolo di quota di contribuzione spese e gestione pratica – nella misura del 25% dell’importo riconosciuto in tuo favore a titolo di sorta capitale.

Mettiamo a tua disposizione la competenza di una squadra di professionisti come periti, esperti in giurisprudenza e legge, medici legali, medici specialisti, psicologi, psichiatri, fisioterapisti.

I nostri consulenti da anni operano con RimborsoSicuro ed hanno avuto modo di stare a contatto con molta gente, di ascoltare e di capirne i problemi, conquistando negli anni esperienza legale e umana.

Offriamo questo servizio in un modo che rivoluziona il sistema di risarcimento dei danni: anticipiamo noi tutte le spese e la persona difesa paga solo se e quando ottiene il risarcimento: in caso contrario non paga nulla!

Se i consulenti di RimborsoSicuro ritengono che hai buone probabilità di vincita, viene stabilito per iscritto un compenso.

La Sentenza 11 gennaio 2010, n. 230 consiste nel fatto che l’oggetto dell’obbligazione del professionista è proprio quello di raggiungere il risultato.

L’avvocato si impegna a far conseguire al cliente il risultato voluto, sicché il diritto al compenso, inteso in termini di controprestazione a carico del cliente, è causalmente collegato alla realizzazione di tale risultato e sorge solo se, il risultato stesso sia effettivamente raggiunto.

Le parti, quindi, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, pongono a carico del professionista una obbligazione non più “di mezzi” ma “di risultato”, con tutte le conseguenze che ne derivano dal rapporto.

Il mancato raggiungimento del risultato, da parte dell’avvocato, si risolve in un’ipotesi di “non adempimento” dell’obbligazione assunta, con il corollario della perdita del diritto al compenso.

L’avvocato non potrà essere imputabile per il mancato adempimento.

Ciò che conta è il conseguimento di un determinato risultato, con la conseguenza che, in questo caso, il compenso pattuito è dovuto solo in caso di effettivo esito raggiunto del risultato promesso.